Una delle questioni
che mi viene rivolta più spesso è quella concernente la differenza fra un
contratto di registrazione fonografica ed uno editoriale. Gli artisti, infatti,
tendono spesso a confonderli in quanto facenti parte entrambi del mondo
musicale. Posto che quanto leggerete qui di seguito è solo l’inizio di un discorso
che potrebbe durare ore, e che gli elementi delineati sono unicamente quelli di
uno schema base, essendo la contrattazione libera fra le parti, ecco qui di
seguito le principali distinzioni:
Contratto di registrazione fonografica
Il contratto di
registrazione fonografica è l’accordo con il quale un artista (o un gruppo) si
impegna a registrare determinate tracce, svolgere impegni promozionali e pubblicare
i propri brani sotto una determinata etichetta. In cambio di queste prestazioni,
l’etichetta si offre di pagare all’artista (o al gruppo) ogni spesa per la
realizzazione del brano o, più comunemente, dei brani (studio di registrazione,
produttore artistico, arrangiatori, musicisti, costi masterizzazione,
promozione, uffici stampa ecc.), promuovere la release e corrispondere all’altra parte una percentuale sugli
incassi derivanti da vendita dischi/download/streaming sulle varie piattaforme.
La sua durata è decisa di comune accordo dai contraenti, ed è frequente che
vengano sottoscritti per più album o per un singolo album con opzioni per altre
registrazioni.
In sintesi:
A)
Riguarda l’artista (o il gruppo) e non l’autore;
B)
Intercorre tra la casa discografica e l’artista (o il
gruppo);
C)
Coinvolge tendenzialmente tutti i membri di un gruppo;
D)
Contempla una serie di attività da svolgere da parte
dell’artista o del gruppo (registrazione brani, attività promozionali ecc.);
E)
La durata è decisa di comune accordo tra le parti.
Contratto Editoriale
Il contratto
editoriale è l’accordo con cui un autore si impegna a cedere ad un editore i
diritti di utilizzazione economica di un’opera musicale (già creata o da
creare) in cambio di una parte dei proventi determinati da quell’utilizzo.
Pertanto una volta sottoscritto l’accordo l’editore si impegnerà nella
promozione/utilizzo del brano o dei brani in concerti, registrazioni,
diffusioni radio/TV, elaborazioni ecc. e la collecting
society di riferimento destinerà all’autore l’ammontare indicato al momento
del deposito dell’opera (ad es. 12/24 per i diritti di pubblica esecuzione e
50% per i diritti di riproduzione meccanica). Tali quote, ovviamente, si
ridurranno in maniera proporzionale nel caso vi siano più autori.
Tenete in debito
conto che tale tipo di accordo non contempla – di solito - le sincronizzazioni
(ossia l’utilizzo di una traccia per colonne sonore, pubblicità, filmati ecc.),
le quali comunque rimangono fuori dall’ambito delle collecting societies, e che anche in questo caso la durata del
contratto viene decisa di comune accordo dalle parti.
In sintesi:
A) Riguarda
l’autore e non l’artista. È perciò possibile che non coinvolga nessun elemento
di un gruppo, o solo alcuni;
B) Fa
riferimento all’opera musicale nella sua forma immateriale;
C) Concerne la
cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera;
D) Necessita
della forma scritta ad probationem (la
forma scritta è perciò necessaria per provarne l’esistenza in sede processuale,
ma l’accordo può essere valido anche se effettuato in forma orale).
E) La sua durata
viene decisa di comune accordo dalle parti.
Un ultimo
appunto: Un contratto può cambiarVi una carriera, quindi qualora Vi trovaste a
valutare una scrittura non esitate a chiedere informazioni a uno specialista
che Vi possa aiutare nella comprensione delle clausole e nella formulazione di richieste
specifiche. In casi come questo, infatti, i consigli forniti potrebbero
valere ben più dell’investimento effettuato.
A presto, and keep on rockin’..
Marco
Questo articolo è stato pubblicato anche nel
blog Quadriproject.com all’interno della rubrica “L’Avvocato Risponde”
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