martedì 28 aprile 2015

Conviene iscriversi alla SIAE?

Una delle domande più frequenti, fra le tante che ricevo è quella concernente la convenienza dell’iscrizione alla SIAE.

Prima di entrare nel vivo del discorso, tuttavia, preferisco fare una premessa. La mia opinione non è del tutto imparziale: sono orgogliosamente iscritto alla SIAE come autore dal 2007, e considero tutt’ora la strada associativa con questo ente la migliore per la diffusione del diritto d’autore e per la garanzia di un sostentamento a coloro che creano cultura. Ciò che più mi preme, infatti, è che gli autori vedano riconosciuto il loro ruolo nella società e, cosa ancor più importante, che conoscano loro stessi il loro potenziale. Se gli autori e gli artisti non si fossero comportati negli ultimi anni al limite dell’autolesionismo, le cose oggi sarebbero molto differenti..

Ciò dovutamente premesso, credo che la cosa migliore sia analizzare in maniera oggettiva vantaggi e svantaggi dell’iscrizione, di modo che possiate Voi stessi possiate effettuare le migliori valutazioni.

VANTAGGI

A) Costo. L’iscrizione alla SIAE è gratuita per gli infratrentenni, pertanto, nell’ipotesi siate  adolescenti o comunque ancora giovani, la scelta di associarsi diventa certamente la migliore possibile dal punto di vista economico (salvo la scelta politico/filosofica su cui infra). Per quanto invece riguarda gli ultratrentenni, è necessario fare una distinzione (la si dovrebbe fare anche per gli infratrentenni ma non voglio andare troppo nello specifico) a seconda che si scelga la strada del mandato (che non permette di partecipare alla vita associativa dell’ente) o la strada associativa vera e propria.
Giova sottolineare che, con il sistema di voto attuale, fortemente parametrato alle entrate derivanti dal diritto d’autore, a meno che Voi non siate potenziali percettori di grandi guadagni (e Ve lo auguro) o semplici idealisti come il sottoscritto, il mandato rappresenta una scelta assolutamente conveniente, e di certo non lesiva delle Vostre entrate.

B) Tempistiche. Nell’ipotesi scegliate di associarvi ad una società di collecting straniera (fra i miei conoscenti la più quotata è la PRS, ma di certo non è l’unica possibilità), e al contempo vogliate mantenere la Vostra residenza in Italia, i tempi di pagamento potrebbero allungarsi non poco, fino a diventare di svariati mesi.

C) Filosofia alla base dell’ente. Se reputate la remunerazione economica degli utilizzi dell’opera la strada migliore per il sostentamento dei giovani autori, al momento la SIAE è l’unica società che garantisca un trattamento di tale tipo. Per quanto poi concerne Soundreef, la cui natura, da un punto di vista giuridico, nonostante una sentenza a favore da parte del tribunale di Milano dell’Ottobre scorso, non è ancora del tutto chiara (o meglio, è assolutamente chiara ma non sono chiari gli sviluppi che vi potranno essere nei prossimi anni), Vi invito accuratamente a riflettere su determinati elementi: aggio, modalità di ripartizione, diritti oggetto dell’opera di collecting. Starà poi a Voi trarre le opportune conclusioni.

SVANTAGGI

A) Costo. Non nego che associarsi alla SIAE, nell’ipotesi siate ultratrentenni, possa rivelarsi un costo notevole, soprattutto in questo momento di crisi, e non nego che altre realtà, come le società di collecting straniere, possano offrire soluzioni più convenienti. Non dimenticate tuttavia che avere un’unica società di riferimento per tutto il mondo, che garantisca tempistiche sicure di pagamento e la possibilità di avere un punto di appoggio costante in caso di dubbi, ha un valore – anche economico – non indifferente.

B) Ripartizioni. Purtroppo il sistema delle ripartizioni attuale è ben lontano dalla giustizia e dall’equità, e gli svantaggi per i piccoli autori sono sotto gli occhi di tutti. Vero è che a) nell’ipotesi riusciste ad avere un notevole margine di successo, la situazione potrebbe cambiare notevolmente (a Vostro vantaggio) b) In altri sistemi, come quello anglosassone, l’attenzione all’analitico è ancora minore di quella Italiana…

C) Aspetti politico/filosofici. Qualora consideriate il diritto d’autore come una strada iniqua, potrete sempre scegliere la strada dei commons, assolutamente lecita da un punto di vista giuridico. Ricordate che comunque tale opzione presenta un’incompatibilità con la SIAE, e ciò perpetuamente, ragion per cui, se Voi scriveste la nuova “Albachiara” e la registraste in regime di commons, non potreste successivamente sfruttare i diritti di utilizzazione economica di quell’opera. Il tutto, ovviamente, non vieterebbe una monetizzazione tramite sincronizzazioni o merchandising, ma stiamo parlando di attività al di fuori del diritto d’autore…

A presto, and keep on rockin’..


Marco



Questo articolo è stato pubblicato anche nel blog Quadriproject.com all’interno della rubrica “L’Avvocato Risponde”

martedì 3 marzo 2015

È necessario iscriversi alla SIAE per provare la paternità di un'opera?


Annosa questione, sicuramente fra le più ricorrenti, è quella concernente la necessità dell'iscrizione alla SIAE per provare la paternità di un'opera. 

Andando subito al punto della questione, vari sono i metodi per provare la data nella quale è stato composto un brano ed il relativo autore, e il deposito alla SIAE del cd. bollettino (mod. 112) è solo uno dei tanti. Tra l’altro, prima di entrare nei dettagli, vorrei effettuare una premessa: il ruolo principale della SIAE non è infatti, come erroneamente creduto da molti, quello di proteggere i Vostri brani, bensì quello di ripartire royalties agli autori sulla base dell’utilizzo delle opere, il tutto ovviamente oltre alla promozione e alla diffusione del diritto d’autore. Il deposito e la prova di paternità dell’opera non sono pertanto la ragione per la quale un autore dovrebbe associarsi; meglio invece concentrarsi sui proventi derivanti dallo sfruttamento dei singoli brani e sui vantaggi derivanti dall’azione di collecting dell’ente.

Posto pertanto che il deposito di un brano alla SIAE come associato o mandante può certamente determinare, fino a prova contraria, la data certa nella quale è stata composta (o meglio, consegnata all’ufficio di riferimento) un’opera ed il relativo autore, esistono comunque vari mezzi alternativi per avere una certificazione "esterna" della paternità dell'opera, come i seguenti:
a)  Potete autoinviarvi il file via PEC allegando il brano (attenzione, evitate di spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno, cosa che in molti fanno ma che dal punto di vista giuridico non è la migliore fra le scelte possibili);
b) Potete depositare l’opera presso un notaio (via tutto sommato costosa e anacronistica, ma va messa comunque nel novero delle alternative);
c)  Potete effettuare la marcatura temporale del file (il servizio permette di associare data e ora legalmente valide ad un documento informatico);
d)    Potete depositare il brano presso una collecting society estera (a patto di non avere un rapporto in essere con una collecting society italiana per quel determinato territorio).

Come vedete, le possibilità sono diverse.

Ciò premesso, colgo l’occasione per sottolineare un punto: posto che da Gennaio 2015 l’iscrizione in SIAE per gli under 30 è gratuita, e che in ogni caso, infra o ultratrentenni, è possibile -  nell’ipotesi si voglia solo sfruttare i servizi di deposito opere e di collecting – conferire unicamente mandato all’ente (possibilità meno costosa) senza associarsi, siete veramente convinti che convenga optare per un’alternativa?

A presto, and keep on rockin’..

Marco 

Questo articolo è stato pubblicato anche nel blog Quadriproject.com all’interno della rubrica “L’Avvocato Risponde”

lunedì 16 febbraio 2015

Contratti Fonografici ed Editoriali



Una delle questioni che mi viene rivolta più spesso è quella concernente la differenza fra un contratto di registrazione fonografica ed uno editoriale. Gli artisti, infatti, tendono spesso a confonderli in quanto facenti parte entrambi del mondo musicale. Posto che quanto leggerete qui di seguito è solo l’inizio di un discorso che potrebbe durare ore, e che gli elementi delineati sono unicamente quelli di uno schema base, essendo la contrattazione libera fra le parti, ecco qui di seguito le principali distinzioni:

Contratto di registrazione fonografica

Il contratto di registrazione fonografica è l’accordo con il quale un artista (o un gruppo) si impegna a registrare determinate tracce, svolgere impegni promozionali e pubblicare i propri brani sotto una determinata etichetta. In cambio di queste prestazioni, l’etichetta si offre di pagare all’artista (o al gruppo) ogni spesa per la realizzazione del brano o, più comunemente, dei brani (studio di registrazione, produttore artistico, arrangiatori, musicisti, costi masterizzazione, promozione, uffici stampa ecc.), promuovere la release e corrispondere all’altra parte una percentuale sugli incassi derivanti da vendita dischi/download/streaming sulle varie piattaforme. La sua durata è decisa di comune accordo dai contraenti, ed è frequente che vengano sottoscritti per più album o per un singolo album con opzioni per altre registrazioni.

In sintesi:

A)                Riguarda l’artista (o il gruppo) e non l’autore;
B)                Intercorre tra la casa discografica e l’artista (o il gruppo);
C)                Coinvolge tendenzialmente tutti i membri di un gruppo;
D)                Contempla una serie di attività da svolgere da parte dell’artista o del gruppo (registrazione brani, attività promozionali ecc.);
E)                 La durata è decisa di comune accordo tra le parti.

Contratto Editoriale

Il contratto editoriale è l’accordo con cui un autore si impegna a cedere ad un editore i diritti di utilizzazione economica di un’opera musicale (già creata o da creare) in cambio di una parte dei proventi determinati da quell’utilizzo. Pertanto una volta sottoscritto l’accordo l’editore si impegnerà nella promozione/utilizzo del brano o dei brani in concerti, registrazioni, diffusioni radio/TV, elaborazioni ecc. e la collecting society di riferimento destinerà all’autore l’ammontare indicato al momento del deposito dell’opera (ad es. 12/24 per i diritti di pubblica esecuzione e 50% per i diritti di riproduzione meccanica). Tali quote, ovviamente, si ridurranno in maniera proporzionale nel caso vi siano più autori.
Tenete in debito conto che tale tipo di accordo non contempla – di solito - le sincronizzazioni (ossia l’utilizzo di una traccia per colonne sonore, pubblicità, filmati ecc.), le quali comunque rimangono fuori dall’ambito delle collecting societies, e che anche in questo caso la durata del contratto viene decisa di comune accordo dalle parti.

In sintesi:

A) Riguarda l’autore e non l’artista. È perciò possibile che non coinvolga nessun elemento di un gruppo, o solo alcuni;
B) Fa riferimento all’opera musicale nella sua forma immateriale;
C) Concerne la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera;
D) Necessita della forma scritta ad probationem (la forma scritta è perciò necessaria per provarne l’esistenza in sede processuale, ma l’accordo può essere valido anche se effettuato in forma orale).
E) La sua durata viene decisa di comune accordo dalle parti.

Un ultimo appunto: Un contratto può cambiarVi una carriera, quindi qualora Vi trovaste a valutare una scrittura non esitate a chiedere informazioni a uno specialista che Vi possa aiutare nella comprensione delle clausole e nella formulazione di richieste specifiche. In casi come questo, infatti, i consigli forniti potrebbero valere ben più dell’investimento effettuato.

A presto, and keep on rockin’..

Marco

Questo articolo è stato pubblicato anche nel blog Quadriproject.com all’interno della rubrica “L’Avvocato Risponde”